mercoledì 5 marzo 2008

Il giornale che vorrei.

È nata l'associazione culturale "Vorrei". Sarà lei a pubblicare il nuovo giornale, saranno i suoi iscritti ad eleggere il comitato di redazione e il direttore. Tu conosci un altro giornale qui in giro dove il direttore viene eletto dai redattori? Anche questo è un modo per essere indipendenti e per provare a dare un senso nuovo ad una rivista. Stiamo già lavorando alla struttura e ai contenuti dei primi numeri, insomma l'avventura è cominciata. Proveremo a "inaugurare" per la fine di aprile. Continuiamo a fare le cose alla luce del sole: lo statuto è qui di seguito e siamo pronti ad accogliere suggerimenti e consigli. Fatti avanti!

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE

Art.1 – Denominazione e sede
È costituita una associazione culturale denominata “Vorrei” con sede in xxxxxxxxxxx
L’associazione è regolata dalla normativa vigente di cui agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dalle ulteriori disposizioni dettate per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art.2 – Finalità e scopi
L'associazione non ha fini di lucro.
I soci sono tenuti all’accettazione delle norme del presente Statuto.
L’associazione ha carattere laico, indipendente, autonomo e apartitico;
essa si propone di:
curare una pubblicazione (di qui in seguito “rivista”) il cui tema principale, ma non esclusivo, sia la cultura del territorio nelle sue varie forme ed accezioni;
operare nei settori dell’informazione, del cinema, degli audiovisivi, del teatro, della musica, della danza, della scrittura, delle arti visive, della comunicazione attraverso attività editoriali, attività educative e formative;
promuovere iniziative in tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative, di solidarietà sociale e in tutti quelli in cui si può intraprendere con coraggio una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo e di emarginazione, di difesa dei diritti dell’uomo;
difendere e valorizzare il patrimonio artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e per la qualità della vita;
collaborare con organi legislativi, amministrazioni statali, enti locali, per il raggiungimento del miglior risultato;
promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con altri organismi di cui condivide gli scopi, incontri, dibattiti e manifestazioni, su temi attinenti al proprio scopo sociale.
L'associazione intende perseguire le proprie finalità favorendo lo spirito di partecipazione e di collaborazione, con ironia, irriverenza e intelligenza, adoperando qualsiasi strumento a disposizione per la comunicazione, in special modo quelli che ne favoriscono l'innovazione.

Art. 3 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati
contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche il cui operato e le cui finalità non siano palesemente contrari ai principi fondativi dell'associazione;
eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione nell’ambito delle attività istituzionali e di quelle connesse;
ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente e dei principi espressi in questo Statuto.

Art. 4 – I soci
Il numero degli associati è illimitato.
L’associazione “Vorrei” è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità sociali, ne condividano lo spirito e gli ideali e siano disposti a contribuire con la propria attività alla loro concreta realizzazione.
I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
Soci fondatori: sono coloro che hanno costituito legalmente l’associazione e coloro che, per meriti particolari, siano cooptati dal Consiglio Direttivo. Sono tenuti al pagamento della quota sociale e ad una costante collaborazione alla redazione della rivista.
Soci ordinari: sono coloro che vogliono partecipare e collaborare alla realizzazione degli scopi statutari contribuendo con il versamento della quota associativa e con la collaborazione alla redazione della rivista anche in forme sporadiche. La loro iscrizione è valida se approvata dal Consiglio Direttivo.
Soci straordinari: sono coloro che contribuiscono alla vita associativa con versamenti volontari.
I soci fondatori ed i soci ordinari sono a tutti gli effetti elettori ed eleggibili a tutte le cariche sociali.
Gli eventuali soci minorenni hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri associati, ivi compreso il diritto di partecipazione e voto in assemblea.

Art. 5 – Organi dell’associazione
Sono organi dell'associazione:
l'Assemblea dei Soci, che coincide con il Comitato dei Garanti;
il Consiglio Direttivo, che coincide con il Comitato di redazione;
il Presidente, che coincide con il Direttore editoriale;
il tesoriere.
Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
È invece previsto il rimborso delle spese sostenute e precedentemente autorizzate dal Consiglio Direttivo, purché debitamente documentate.

Art. 6 – L’Assemblea
L’Assemblea dei soci è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari. Essa coincide con il Comitato dei Garanti e rappresenta l’organo sovrano dell’associazione.
L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno e, comunque, ogni qualvolta sia deliberata dal Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta scritta almeno tre decimi dei soci in regola con il pagamento della quota sociale.
La data e l’Ordine del Giorno saranno comunicati con i mezzi che il Presidente riterrà opportuno, anche tramite la rivista.
Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere sono prese a maggioranza dei voti.
Non raggiungendo questo numero di voti, , la sessione è rimandata a non più di quindici giorni. Nella seconda convocazione l’Assemblea si riterrà valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Spetta all'Assemblea deliberare in merito:
all'elezione del Presidente dell’associazione che coincide con il Direttore editoriale della rivista;
all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
alla nomina del Comitato Direttivo ed alla definizione del numero dei membri;
alla nomina del tesoriere;
all'approvazione e alla modificazione dello statuto;
ad ogni altro argomento riservatole dallo statuto o che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo coincide con il Comitato di redazione della rivista ed è composto da un numero di membri variabile da tre a nove, scelti tra i soci.
Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.
Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.
Al Consiglio Direttivo spetta:
prendere tutte le decisioni inerenti al funzionamento dell’associazione, nei limiti statutari, e alla pubblicazione della rivista;
predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale.

Art. 8 - Il Presidente
Il Presidente, che coincide con il Direttore editoriale della rivista, ha la legale rappresentanza dell’associazione e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
La carica di Presidente ha la durata di un anno, è rinnovabile e può essere revocata su decisione del Consiglio Direttivo votata a maggioranza di due terzi e ratificata dall'assemblea.

Art. 9 – Il tesoriere
Il tesoriere è nominato dall'assemblea che lo sceglie anche tra i non Soci. La sua funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto. Egli predispone una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.
Il tesoriere partecipa alle assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Durata e scioglimento
L'associazione ha durata fino al 2050, e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell’assemblea dei soci.
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria.
La maggioranza necessaria per tale decisione è di due terzi dei soci in prima convocazione e della maggioranza semplice in seconda convocazione.
In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione senza fini di lucro avente scopo analogo o affine o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 13 – Norma di chiusura
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.


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